Caduta nel centro commerciale e dovere di custodia dei gestori

2022-06-25 04:02:45 By : Ms. Sophie Pan

La decisione a commento tratta dell’obbligo di custodia e sorveglianza del gestore disciplinato dall’art. 2051 c.c. Nello specifico si tratta delle lesioni personali subite dal cliente derivanti da una caduta nel centro commerciale e, più specificamente, all’interno di uno dei negozi della struttura.

In sintesi il Tribunale, trasponendo gli stessi principi elaborati per i gestori della pubblica strada, ha statuito che: “I doveri di sorveglianza, razionalmente esigibili dalla società che gestisce il centro commerciale, non si possono estendere alla tempestiva rimozione di tutti gli oggetti lasciati fuori posto dai clienti, trattandosi di elementi di rischio occasionali, episodici e inevitabili nell’immediatezza, che esimono il custode da responsabilità.”

Come detto, lo stesso principio elaborato dalla giurisprudenza per sgravare il gestore della strada dalla responsabilità oggettiva, ovverosia dell’impossibilità da parte dell’utente di pretendere -data l’estensione del bene- la tempestiva rimozione delle fonti di pericolo, è stato applicato alla vicenda interessante un Centro Commerciale.

L’utente del Centro commerciale scivola all’interno di un negozio di abbigliamento a causa della presenza di un appendiabiti lasciato a terra e non pienamente visibile.

Il Tribunale ha decretato che il titolare del negozio non è da considerarsi responsabile e non deve risarcisce il cliente, poiché il dovere di sorveglianza non prevede la tempestiva rimozione degli oggetti messi fuori posto dagli altri avventori.

La danneggiata, difatti, che ha citato il gestore del negozio, si è vista rigettare la domanda risarcitoria per le lesioni subite a seguito della caduta per mancanza di prova della dinamica del sinistro.

La società titolare del centro commerciale nel costituirsi in giudizio ha dedotto che la caduta era da imputare esclusivamente alla disattenzione della cliente, mentre la presenza della gruccia, attribuibile a un cliente che distrattamente l’aveva lasciata cadere a terra, peraltro nel weekend, momento della settimana in cui si registra la maggiore affluenza di pubblico, era da ricondurre al caso fortuito.

Il Tribunale non ritiene sussistente la prova della dinamica del sinistro, tuttavia deduce che “anche a volere accettare la versione fornita dall’infortunata, la caduta sarebbe conseguenza dell’azione di un terzo, rimasto sconosciuto, che ha inavvertitamente lasciato cadere la gruccia a terra nel prendere un capo, azione che per la sua autonoma efficienza causale deve essere qualificata come caso fortuito, tale da escludere la responsabilità oggettiva del gestore del negozio ex art. 2051 c.c.”

Inoltre, “i doveri di sorveglianza razionalmente esigibili dalla convenuta, non si possono estendere alla tempestiva rimozione di tutti gli oggetti lasciati fuori posto dai clienti, trattandosi di elementi di rischio occasionali, episodici e inevitabili nell’immediatezza, che esimono il custode da responsabilità”.

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